CIRCOLARE Fipe n. 34 del 11-05-2018 – Tracciabilità prodotti ittici
Fipe
Stante l’entrata in vigore del D.Lgs 231/17 relativo alle informazioni sugli alimenti, con i probabili controlli che ne conseguiranno, si coglie l’occasione per segnalare la vigenza degli adempimenti inerenti la commercializzazione dei prodotti ittici previsti dai Regolamenti (CE) 1224/09 e 404/11 del Consiglio.
In merito, le disposizioni di maggiore interesse per le imprese rappresentate concernono:
– l’art. 59 par. 2 del Reg.(CE) 1224/09 che stabilisce: “L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita”;
– l’art. 2 del Decreto del MIPAAF del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/09, che include tra i soggetti destinatari di tali obblighi anche gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi di ristorazione;
– l’art. 5 del Decreto citato in forza del quale la registrazione deve effettuarsi al portale (link) con le modalità descritte nell’allegato A del Decreto Direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011.
In sostanza, al fine di assicurare la tracciabilità, gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita – vale a dire direttamente dal peschereccio – sono tenuti ad effettuare la registrazione secondo le indicazioni prima [CONTINUA]
Pubblicato il 17 Maggio 2018 - 13:26