Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio turistico – alberghiere D.M. 9 aprile 1994
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D.M. 9 aprile 1994(1) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’eserci-zio delle attività ricettive turistico – alberghiere
Testo commentato e coordinato(2) con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DM 6/10/2003(3) in ‘grassetto blu’. In corsivo rosso sono riportati vari commenti e chiarimenti.
Il titolo IV – Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall’allegato al D.M. 3 marzo 2014.
Aggiornato con il “decreto milleproroghe 2016” che con l’art. 5 co. 11-sexies del DL 30/12/2016 n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2017 n. 19 ha nuovamente prorogato al 31 dicem-bre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.). I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
Pubblicato il 06 Ottobre 2017 - 13:28