Accordo integrativo locale – Taormina 23-02-2001
Notizie Sindacali
Commissione paritetica
AAT/FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTUCS-UIL
ACCORDO INTEGRATIVO LOCALE
Taormina il 23 FEBBRAIO 2001
Al C.C.N.L. da valere per il Personale dipendente delle Aziende alberghiere del Comune di Taormina e da tutte le Aziende alberghiere del comprensorio associato alla Associazione- Albergatori Taormina, composto da 12 articoli, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
ART. 1) – Le parti contraenti dichiarano di riconoscere e accettare la disciplina accolta sul C.C. N.L. del 6 Ottobre 1994 e modificato dal C.C.N.L. del 20.1.99, per i dipendenti delle Aziende alberghiere e l’accordo Quadro Regionale Turismo Sicilia del 20 Aprile 2000.
ART. 2) Le parti individuano nella qualificazione professionale lo strumento principale per ulteriori possibilità di sviluppo del turismo e convengono pertanto sulla necessità di interventi finalizzati alla crescita qualificativa e quantificativi dei lavoratori alberghieri. Si impegnano quindi a promuovere l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale durante i periodi dio inattività invernale tramite l’E.B.R.T.S.
ART. 3) Per quanto riguarda L’assunzione del Personale con contratto a tempo determinato , le imprese alberghiere si obbligano a riassumere con diritto di precedenza i Lavoratori che vi abbiano prestato servizio durante l’anno precedente, fatto salvo l’obbligo parte del lavoratore di esercitare tale diritto ai sansi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 legge 56/87*, in maniera tale da favorire lo sviluppo della professionalità. Eventuali casi di non riassunzione dovranno essere comunicati dai diretti interessati entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto. A tal fine le Parti, in sede di Commissione Paritetica tratteranno i capi in contestazione.
· Norma transitoria : per l’anno in corso, le parti concordano, in ragione della scadenza dei termini, di derogare tale obbligo.
ART 4)ORARIO DI LAVORO Le aziende potranno accedere alla seguente distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione e relativa vidimazione della commissione paritetica:
a)l’orario di lavoro potrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:
· 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 8 ore
· ore settimanali distribuite su 6 giorni di 6.40 ore
· 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 7 ore e ½ giornata di 5 ore.
Eventuali variazioni durante il corso della stagione o dell’anno potranno applicarsi previa comunicazione e relativa vidimazione della commissione paritetica.
ART 5) Flessibilità
a)In relazione alla peculiariità del settore turistico ed in applicazione a quanto previsto dal C.C.N,.L. vigente, le Parti potranno adottare sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro periodi plurisettimanali.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario dì lavoro di durata superiore a quanto prescritto dalla normativa contrattuale di settore, non darà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzione della normale retribuzione.
Tale distribuzione non potrà superare le 8 ora giornaliere e dovrà essere contenuta entro le 48 ore settimanali.
Il mancato recupero delle ore eccedenti le 40 ore e fino alle 48 ore darà luogo a congedi di conguaglio che potranno essere goduti o retribuiti entro la fine della stagione o dell’anno, secondo quante previsto dal CCNL e dall’integrativo locale.
Sono fatte salve le maggiorazioni contrattuali, le condizioni economiche e normative di miglior favore per tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo. Ai Lavoratori cui verrà applicato tale sistema di flessibilitá verranno riconosciute ulteriori 24 ore (in ragione di anno) di permessi.
b) I congedi, in funzione dei flussi turistici, potranno essere disposti, anche in via anticipata, a compenso deIle prestazioni delle settimane lavorative di durata superiore a quella contrattuale, nella misura in cui ciò è disposto dal C.C.N.L. vigente.
c) Le ore dì permessi retribuite, di cui all’articolo 70, potranno essere disposte in funzione dei flussi turistici ed anche in via preventiva rispetto a successivi periodi di rinnovo di prestazioni di lavoro a tempo determinato laddove ricorre tale consuetudine. L’applicazione di tali sistemi è operativa previa comunicazione alla Commissione Paritetica.
ART. 6) Il lavoro straordinario è compensato con i criteri di cui agli artt. 77,78,79 e 17 del CCNL del 30/05/91,
con la maggiorazione del 50% se diurno e del 100% se notturno.
ART. 7) In deroga all’art. 179 del C.C.N.L. del 06/10/94 al personale di sala, nelle imprese che applicheranno una distribuzione di orario su tre turni di otto ore giornaliere, verrà corrisposto un compenso forfettario mensile secondo la seguente tabella:
AZIENDE FINO A 150 POSTI LETTO E CLASSIFICATI FINO A 3 STELLE:
COMMIS DI SALA Lire 60.000= (Euro 30.98 )
CHEF DE RANG Lire 70.000= (Euro 36.15 )
MAITRE Lire 90.000=(Euro 46.48 )
AZIENDE OLTRE 1150 POSTI LETTO CLASSIFICATI CON PIU’ DI 3 STELLE:
COMMIS DI SALA Lire 90.000= (Euro 46.48 )
CHEF DE RANG Lire 110.000= (Euro 56.81 )
MAITRE Lire 140.000= (Euro 72.30 )
Chiarimento a verbale: le aziende che intendono usufruire della suddetta deroga, e quindi corrispondere il suddetto compenso forfettario, devono preventivamente comunicarlo alla Commissione Paritetica.
ART. 8) Lavoro stagionale – Le parti nel confermare l’esigenza e l’attenzione al prolungamento delle attività stagionali, tenuto conto anche delle previsioni di legge ed i contenuti degli accordi intervenuti in materia a livello regionale, decidono di rinviare le determinazioni in attesa di una definizione normativa legislativa.
Per quanto riguarda le aziende annuali si procederà come segue:
Percentuale dei Lavoratori da assumere a tempo determinato (Art. 62 C.C.N.L.): si stabilisce, in fase sperimentale per gli anni 2001/2002, la liberalizzazione della percentuale per quelle aziende che ne faranno richiesta tramite l’associazione di categoria alla commissione paritetica. Non appena verrà recepita la direttiva Europea sulla materia, le Parti si incontreranno per armonizzare quanto previsto nel presente articolo.
ART. 9) Salario – In esecuzione dell’art. 167 del C.C.N.L. del 31/OS/94, fermo restando la non applicabilità dell’art. 184 del C.C.N.L., con decorrenza 1° Gennaio 2001, si stabilisce la suddivisione delle quote già esistenti all’art. 9 del contratto integrativo del 2.8.94 come segue:
Quota A Lire 50.000 (Euro 25.82) parametrate (7° livello);
Quota B.Lire 50.000 (Euro 25.82) non parametrate per le aziende con più di 150 posti letto o con più di tre stelle.
Quota C Lire 35.000 (Euro 7.75) non parametrate per le Aziende minori.
ART. 10) Lavoro occasionale extra – si stabilisce il ricalcolo della retribuzione al lordo, come da seguente tabella:.
Per un servizio minimo (ore 4,45 incluso il tempo per il pasto di 45 min.)
NETTO
CUOCO CAPO PARTITA ……………… £. 73.000
CHEF DE RANG ……………. £. 60.000
ALTRE QUALIFICHE INFERIORI……………… £. 52.000
Per un servizio massimo (ore 8.45 incluso il temo del pasto di 45 min.)
NETTO
CUOCO CAPO PARTITA £. 146.000
CHEF DE RANG £. 120.000
ALTRE QUALIFICHE INFERIORI £. 104.000
Ogni ora in più verrà retribuita in proporzione. Le suddette tabelle devono essere riportate al lordo
Ai Lavoratori extra verrà effettuata la trattenuta sindacale di lire tremila ,per le assistenza fornite dalle OO.SS.;tale quota verrà accreditata a cura delle singole aziende sul conto corrente unitario che queste ultime comunicheranno.
Art 11) Lavoro Notturno – Alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro notturno, si stabilisce quanto segue:
– La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro dei Lavoratori notturni addetti alla portineria e/o al ricevimento, occupati negli alberghi, viene fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dell’articolo 178 del C.C.N.L. 1994;
– La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a 3 (Tre) ore ininterrotte;
-Ai Lavoratori notturni che su richiesta del datore di lavoro assicurino la propria disponibilità a soddisfare, durante i riposi intermedi, eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a Lire 5.000 (Cinquemila) 2,58 Euro, per ciascuna ora di riposo intermedio non usufruito.
Art. 12) Premesso che la Commissione Paritetica procederà ad assicurare assistenza sindacale sul territorio nei limiti del C.C.N.L. e degli accordi sottoscritti ai vari livelli provinciali e regionali a tutto il bacino dei lavoratori e delle imprese, anche con la concessioni o pareri all’interno di detto organismo;
considerato che l’Associazione Albergatori Taormina provvederà ad assistere le aziende che abbiano i requisiti da loro determinati in tema di adesione e di contribuzione secondo le intese che autonomamente determineranno;
per le O,O.S.S., anche allo scopo di consentire . una continua assistenza ed informazione dei diritti contrattuali ai lavoratori non iscritti, viene istituita, a decorrere dal 01.03.01 una quota di servizio sindacale pari allo 0.30% su paga base e contingenza per 14 mensilità Le aziende sono tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze dei dipendenti non iscritti al sindacato, con versamento di detti importi sul c/c bancario che unitariamente verrà acceso ed intestato a FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, le cui quote saranno ripartite secondo le intese a livello regionale già sottoscritte.
DECORRENZA E DURATA: il presente contratto decorre dalla data del 1 Gennaio 2001 e resta, valido_ fino al 31 dicembre 2003 o ad ulteriore rinnovo seguente la data di cui prima.
Per quanto non previsto nel presente si richiama al C.C.N.L. e all’accordo quadro regionale del 20.04.2000, che sono parte integrante del presente accordo integrativo territoriale.
Il presente accordo è composto da N. 12 articoli in cinque pagine.
Pubblicato il 23 Febbraio 2001 - 13:29