Regolamento per individuazione interventi esclusi dall’autorizz. paesaggistica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Pubblicato sul sito dell’Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana la Circolare n. 9 del 30 giugno 2017 in cui vengono fornite istruzioni in ordine al D.P.R. 31/20017 che ha approvato il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

In sintesi la circolare chiarisce che, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 31/2017, trova immediata applicazione nell’ordinamento siciliano il regime di esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’allegato A del citato Decreto.

La circolare precisa infatti che, in merito all’inciso “ fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto speciale”, questo è da riferirsi alla diversa organizzazione degli uffici e delle competenze in materia di beni culturali e tutela del paesaggio presente nelle Regioni a Statuto speciale, quale la Sicilia, rispetto alle regioni a Statuto ordinario.

In ordine invece alle 42 tipologie di interventi, elencati nell’allegato B del D.P.R. 31/2017, soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, se eseguiti in aree vincolate, la Regione Siciliana dovrà intervenire con un proprio provvedimento amministrativo di accoglimento.

Con D.A. 30 giugno 2017, n. 3000
è stata approvata la nuova procedura riferita al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i casi riguardanti interventi edilizi minori. Dall’1 luglio 2017, le istanze di autorizzazione paesaggistica per le tipologie di interventi elencate nell’allegato 1 al D.A. stesso, sono accompagnate dalla relazione paesaggistica semplificata.
A far data dal 1° luglio 2017 infatti il Decreto Assessoriale 300/2017 ha:
– individuato all’allegato 1 le tipologie di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (accogliendo quindi l’allegato B al D.P.R. 31/2017);
– approvato gli schemi di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato 2 come previsto all’art. 8 comma 2 del D.P.R. 31/2017, vedi all’allegato C al D.P.R. 31/2017) e di relazione paesaggistica semplificata (allegato 3 come previsto all’art. 8 comma 1 del D.P.R. 31/2017, vedi all.to D del D.P.R 31/2017)
La circolare chiarisce infine che, a seconda dell’intervento che si vuole porre in essere sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
– Intervento libero (All.to A D.P.R. 31/2017): tali interventi non hanno obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo del titolo edilizio, se richiesto. In tale ipotesi non dovrà pertanto essere inviata alcuna comunicazione alla Soprintendenza e, qualora ciò avvenisse, sarà la stessa Soprintendenza ad avvisare l’istante che l’intervento, in quanto ricadente tra quelli di cui all’allegato A del D.P.R. 31/2017, non necessita di autorizzazione paesaggistica;
– Autorizzazione paesaggistica semplificata: questa attiene agli interventi di lieve entità (ndr. vedi allegato 1 del D.A. 300/2017, recepisce allegato B del D.P.R. 31/2017) l’istanza dovrà essere compilata, anche con modalità telematica, secondo il modello semplificato (ndr all.to C del D.P.R. 31/2017, recepito dall’all.to 2 del D.A. 300/2017), corredata da relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato (ndr all.to D del D.P.R. 31/2017, recepito dall’all.to 3 del D.A. 300/2017);
– Autorizzazione paesaggistica ordinaria: per gli interventi più significativi
La circolare infine, per i procedimenti pendenti, chiarisce che, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale “tempus regit actum”, dovendo distinguere, come chiarito dall’ufficio legale del MiBACT, i casi in cui alla procedura ordinaria subentra il regime di esonero dall’autorizzazione paesaggistica (All.to A) dai casi in cui al regime ordinario (art. 146 D.Lgs. 42/2004) subentra quello semplificato (All.to B D.P.R. 31/2017- All.to 1 D.A. 300/2017).
Pertanto se trattasi di interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, se non ancora autorizzati, le istanze saranno archiviate previa comunicazione al privato dell’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio per tali tipologie;
Se invece trattasi di interventi avviati e collocati nell’ambito della procedura ordinaria ma sottoposti, a seguito del nuovo regolamento, al regime semplificato occorrerà distinguere:
1) Se è stata presentata la documentazione prevista per il regime ordinario, il procedimento sarà concluso secondo il regime previgente;
2) Diversamente si dovrà richiedere la relazione paesaggistica semplificata

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